CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici
Art. 27
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In vigore dal 6 dic 1960
Le infrazioni al presente contratto ed alle norme speciali indicate nell' potranno essere punite, a seconda della gravità della mancanza, con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) sospensione del lavoro fino a 5 giorni;
4) licenziamento.
Le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
competenti per territorio, su richiesta delle singole aziende, potranno stipulare accordi modificativi del presente articolo al fine di elevare il limite di durata della sospensione previsto dal punto 3.
Ogni provvedimento disciplinare adottato nei confronti di un
impiegato dovrà essere portato a conoscenza dell'interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-cop-27-2