CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici
Art. 26
DOVERI DELL'IMPIEGATO
In vigore dal 6 dic 1960
L'impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti
all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
1) rispettare l'orario d'ufficio, ed adempiere alle formalità
prescritte dall'azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle
mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché le disposizioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda,
non trarre profitto, con danni dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, nè svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, in forma di concorrenza sleale dopo risolto il contratto di impiego, delle notizie attinte durante il servizio.
L'imprenditore, a sua volta, non potrà con speciali convenzioni
restringere la ulteriore attività professionale del suo impiegato, dopo cessato il rapporto contrattuale, al di là dei limiti segnati nel precedente comma;
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e
strumenti a lui affidati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-cop-26-2