CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici
Art. 24
DISCIPLINA AZIENDALE
In vigore dal 6 dic 1960
Gli impiegati in tutte le manifestazioni del rapporto d'impiego,
dipendono dai rispettivi superiori secondo l'organizzazione aziendale.
Essi debbono conservare rapporti di subordinazione verso i
superiori, obbedendo ai loro ordini, nonché di educazione tanto verso i superiori quanto verso i colleghi e dipendenti.
In armonia con la dignità personale dell'impiegato, i superiori,
impronteranno i rapporti con i rispettivi dipendenti a sensi di collaborazione e di urbanità.
Le aziende avranno cura di mettere in grado gli impiegati di
conoscere oltre ai propri superiori diretti, quelli con i quali possono avere rapporti nella esplicazione delle proprie mansioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-cop-24-2