CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici

Art. 22

PREVIDENZA

In vigore dal 6 dic 1960
Nei riguardi della "previdenza impiegati industriali" si atterrà alle norme dell' del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937 per gli impiegati dell'industria e del contratto collettivo 31 luglio 1938 contenente il regolamento della previdenza stessa, ed a quelle delle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordi collettivi interconfederali o disposizioni di legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-cop-22-2

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