CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici
Art. 18
INDENNITÀ PER MANEGGIO DI DENARO E CAUZIONE
In vigore dal 6 dic 1960
All'impiegato la cui normale mansione consista nel maneggio di
denaro per riscossioni e pagamenti, deve essere corrisposta una particolare indennità mensile ragguagliata all'8% del minimo stipendiale della categoria di appartenenza e della eventuale indennità di contingenza.
Le somme eventualmente richieste all'impiegato a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un Istituto di credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore dell'impiegato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-cop-18-2