CCNL 22 OTTOBRE 1958 per gli impiegati dell'industria dei dielettrici
Art. 19
SERVIZIO MILITARE
In vigore dal 6 dic 1960
Il servizio militare (chiamata o richiamo alle armi) non risolve il rapporto di lavoro ed il tempo passati motto alle armi verrà compiuto agli effetti dell'anzianità (salvo per gli impiegati in prova), come passato in servizio presso l'azienda.
Terminato il servizio militare, l'impiegato dovrà presentarsi nel
termine di 30 giorni all'azienda per riprendere servizio; in' caso contrario, salvo comprovati motivi di forza maggiore, sarà, considerato dimissionario.
In caso di richiamo alle armi, in favore dell'impiegato sarà
continuato, sino alla fine del richiamo, il versamento dei contributi relativi all'assicurazione obbligatoria per invalidità e vecchiaia o per altre forme di previdenza sostitutive o integrative di essa, nella misura dovuta.
A sua richiesta il chiamato alle armi può risolvere il rapporto di lavoro; in tal caso ha diritto a tutte le indennità che gli sarebbero spettate in caso di regolare risoluzione del rapporto escluso il solo preavviso.
Al momento del richiamo alle armi, ove non si tratti di richiamo
per esigenze militari di carattere eccezionale o di arruolamento volontario, l'azienda corrisponderà all'impiegato e per un periodo non inferiore a mesi tre una indennità mensile pari alla sua retribuzione di fatto.
Agli altri effetti, sia per la chiamata alle armi per gli obblighi
di leva che per richiamo alle armi, si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore al momento della chiamata e del richiamo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1342#art-cop-19-2