CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Assistenti
Art. 21
DISPOSIZIONI GENERALI
In vigore dal 2 dic 1960
Per la disciplina degli istituti seguenti, si fa riferimento agli articoli della parte operai o impiegati, indicati a fianco del titolo:
Trasferte: operai;
Trasferimenti: operai con elevazione a 8 giorni per lavoratore senza conviventi a carico e a 16 giorni per lavoratore con conviventi a carico, oltre a 2 giorni per ogni figlio a carico e sempre che gli uni e gli altri lo seguano nel trasferimento;
Abiti da lavoro: operai;
Disciplina del lavoro: impiegati;
Provvedimenti disciplinari: operai:
Trattenute per risarcimento: operai;
Lavori nocivi: Articolo comune;
Zona malarica: Articolo comune;
Servizio militare: impiegati;
Indennità di anzianità in caso di morte: operai;
Cessione e trasformazione di azienda: Articolo comune.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-21-3