CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Assistenti

Art. 21

DISPOSIZIONI GENERALI

In vigore dal 2 dic 1960
Per la disciplina degli istituti seguenti, si fa riferimento agli articoli della parte operai o impiegati, indicati a fianco del titolo: Trasferte: operai; Trasferimenti: operai con elevazione a 8 giorni per lavoratore senza conviventi a carico e a 16 giorni per lavoratore con conviventi a carico, oltre a 2 giorni per ogni figlio a carico e sempre che gli uni e gli altri lo seguano nel trasferimento; Abiti da lavoro: operai; Disciplina del lavoro: impiegati; Provvedimenti disciplinari: operai: Trattenute per risarcimento: operai; Lavori nocivi: Articolo comune; Zona malarica: Articolo comune; Servizio militare: impiegati; Indennità di anzianità in caso di morte: operai; Cessione e trasformazione di azienda: Articolo comune.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-21-3

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