CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I

Art. 31

LAVORI NOCIVI

In vigore dal 2 dic 1960
Nelle lavorazioni che si svolgono in condizioni di particolare disagio e con impiego di sostanze nocive dovranno essere dalle aziende osservate le vigenti disposizioni di legge sull'igiene, sulla sicurezza del lavoro, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli riguardanti: a) l'età ed il sesso dei lavoratori che vi possono essere adibiti; b) le modalità e la periodicità di visita medica o di ispezione sanitaria ai luoghi di lavoro; c) gli apprestamenti preventivi o difensivi occorrenti; d) gli orari ai lavoro prescritti. Potranno del pari essere adottate di concerto fra le parti le ulteriori misure atte ad integrare, occorrendo, le disposizioni di legge nell'interesse della salute del lavoratore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-31

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