CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I

Art. 33

ASSENZE E PERMESSI

In vigore dal 2 dic 1960
Compatibilmente con le esigenze del lavoro l'operaio può ottenere brevi permessi per assentarsi dallo stabilimento per giustificati motivi. Tutte le assenze devono essere giustificate nei due giorni successivi salvo i casi di materiale impossibilità a farlo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-33

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