CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I

Art. 32

DISCIPLINA DEL LAVORO

In vigore dal 2 dic 1960
L'operaio deve svolgere Le mansioni affidategli con la normale diligenza richiesta dalla natura del lavoro nell'interesse della azienda e della produzione; deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro e non può, durante il rapporto di lavoro, divulgare notizie che possano recare danno alla azienda dalla quale dipende, nè trafugare disegni e campionature. Durante il lavoro l'operaio non può allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo e senza l'autorizzazione prescritta da disposizioni aziendali. bevande alcooliche o cibi senza il permesso della direzione. Parimenti non è consentito fumare se non nei luoghi appositamente stabiliti e fuori dell'orario di lavoro. Nessun operaio può rifiutarsi a qualunque visita di inventario che per ordine superiore venisse fatta agli oggetti affidatigli ed a visite personali all'uscita dallo stabilimento. La visita sulla persona dovrà essere compiuta nel minor tempo possibile ed in locale adatto, e per le operaie dovrà effettuarsi con l'intervento esclusivamente di personale femminile all'uopo incaricato. Durante l'orario di lavoro e comunque nell'ambiente di lavoro sono vietate le raccolte di fondi, di firme, di quote di qualunque genere, nonché la vendita di merci, oggetti, biglietti e simili. Chiarimento a verbale: A maggior precisazione dell'ultimo capoverso si chiarisce che per quanto riguarda il divieto di raccolta di fondi e di quote di qualsiasi genere, le parti si riservano il coordinamento con eventuali accordi interconfederali in ordine alla raccolta di quote sindacali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-32

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