CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I
Art. 27
ABITI DA LAVORO
In vigore dal 2 dic 1960
L'azienda fornirà gratuitamente gli abiti da lavoro, nei casi in cui gli stessi si rendano necessari per le condizioni particolari nelle quali si svolga il lavoro, nonché quando essa ne presceriva comunque l'adozione.
La sostituzione di tali abiti dovrà essere fatta in relazione all'usura determinata dalla matura della lavorazione.
In vista di un più esteso impiego degli abiti da lavoro.
le aziende ne faciliteranno l'adozione mediante agevolazioni e rateazioni di pagamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-27