CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I

Art. 24

CAMBIAMENTO E CUMULO DI MANSIONI

In vigore dal 2 dic 1960
L'operaio che venga temporaneamente adibito per comprovate esigenze di ordine tecnico a mansioni che comportano maggiore retribuzione ha diritto, oltre alla paga di competenza della propria categoria, alla differenza tra detta paga e quella prevista per le nuove mansioni per il tempo in cui vi rimane adibito. Dopo due mesi di permanenza nelle nuove mansioni l'operaio acquisterà definitivamente la nuova qualifica e la relativa retribuzione. Nel caso di passaggio per sostituzione di altro operaio assente per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, anche in più riprese la nuova qualifica sarà acquisita alla scadenza del termine di conservazione del posto all'operaio assente, previsto dal presente contratto. L'operaio che ritorna alle precedenti mansioni inferiori dopo aver sostituito per almeno sei mesi un assente per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, ha diritto a conservare il 25% della differenza fra le due paghe. Dati i cambiamenti stagionali di lavorazione sono ammessi anche due passaggi di mansioni entro l'anno, della durata massima di due mesi ciascuno frazionabili. All'operaio che venga temporaneamente adibito per comprovate esigenze di ordine tecnico a mansioni inferiori, la nuova mansione non deve comportare mutamento sostanziale nella sua posizione nè modificare la qualifica e la retribuzione di sua competenza. La permanenza nelle nuove mansioni non può durate oltre due mesi nell'anno, salvo i casi di forza maggiore; le eventuali contestazioni saranno deferite all'esame delle competenti Organizzazioni territoriali. Agli operai assegnati con carattere di continuità alle mansioni di diverse categorie sarà attribuita la categoria corrispondente alla mansione superiore, semprecchè prevalente rispetto alla natura ed al tempo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo