CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I

Art. 19

GRATIFICA NATALIZIA

In vigore dal 2 dic 1960
GRATIFICA NATALIZIA La liquidazione della gratifica natalizia sarà effettuata nella misura annua di 200 ore della retribuzione globale di fatto. Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio orario delle quattro ultime quattordicine o quindicine di lavoro. Per gli operai che nel corso dell'anno siano stati prevalentemente addetti al lavoro a squadre, la paga verrà maggiorata dell'1.25%. Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni della prestazione di lavoro dovute a malattia, infortunio, congedo matrimoniale, nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto, le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio in applicazione delle specifiche disposizioni di legge. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati nell'azienda. La frazione di mese non inferiore a 15 giorni verrà considerata come mese intero.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-19

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