CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I
Art. 19
GRATIFICA NATALIZIA
In vigore dal 2 dic 1960
GRATIFICA NATALIZIA
La liquidazione della gratifica natalizia sarà effettuata nella misura annua di 200 ore della retribuzione globale di fatto.
Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio orario delle quattro ultime quattordicine o quindicine di lavoro. Per gli operai che nel corso dell'anno siano stati prevalentemente addetti al lavoro a squadre, la paga verrà maggiorata dell'1.25%.
Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni della prestazione di lavoro dovute a malattia, infortunio, congedo matrimoniale, nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto, le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio in applicazione delle specifiche disposizioni di legge.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati nell'azienda.
La frazione di mese non inferiore a 15 giorni verrà considerata come mese intero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-19