CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I

Art. 18

FERIE

In vigore dal 2 dic 1960
All'operaio che abbia un'anzianità di 12 mesi consecutivi presso la ditta nella quale è occupato sarà concesso ogni anno un periodo di ferie pagate, in ragione di: - 12 giorni (96 ore) per gli operai con anzianità da 1 a 7 anni compiuti; - 13 giorni (104 ore) per gli operai con anzianità superiore a 7 anni compiuti. Le ferie saranno pagate in base a 8 quote orarie della retribuzione globale di fatto giornaliera. Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio orario delle ultime quattro quindicine o quattordicine immediatamente antecedenti alla concessione delle ferie stesse. Per gli operai che nel corso dell'anno di maturazione delle ferie siano stati prevalentemente addetti al lavoro a squadre, la paga oraria verrà maggiorata dell'1,25%. L'epoca delle ferie sarà normalmente stabilita, secondo le esigenze del lavoro, dal maggio all'ottobre contemporaneamente per l'intero stabilimento, per reparti, per scaglioni o individualmente. Il pagamento delle ferie sarà effettuato in via anticipata e in ragione dei giorni concessi. Il diritto alle ferie si intende maturato quando sia decorso un anno dall'epoca in cui fu maturato il diritto alle ferie per l'anno precedente. In caso di anticipo della concessione delle ferie, l'anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà dal giorno in cui l'operaio avrebbe maturato il diritto alle ferie già godute in via anticipata. In caso di ferie collettive all'operaio che non ha maturato il diritto alle ferie intere, saranno corrisposti tanti dodicesimi del relativo compenso quanti sono i mesi interi di anzianità o le frazioni di mese non inferiori a 15 giorni. Per le festività elencate nella prima parte dell' e che cadono nel corso delle ferie, si osserva il trattamento relativo. In caso di licenziamento, comunque avvenuto, o di dimissioni, ove sia maturato il diritto alle ferie spetterà all'operaio il godimento di tanti dodicesimi del relativo compenso quanti sono i mesi interi di anzianità o le frazioni di mese non inferiori a 15 giorni con decorrenza dal periodo feriale dell'anno precedente, oppure dal giorno di assunzione in servizio se questa sia avvenuta successivamente. Per la giornata di ferie oltre le dodici, per gli aventi diritto, è ammessa, qualora sussistano esigenze tecniche della lavorazione, la sostituzione del godimento del giorno feriale, con una indennità pari ad 8 quote orarie della retribuzione globale di fatto giornaliera.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-18

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