CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I
Art. 16
DISCIPLINA DEL COTTIMO
In vigore dal 2 dic 1960
1) In relazione alle possibilità tecniche delle varie lavorazioni è ammesso il lavoro a cottimo secondo i criteri di legge ed i sistemi in uso accentuandone, ove tecnicamente possibile, la forma collettiva.
2) Le tariffe di cottimo devono essere fissate dalla azienda in modo da consentire agli operai cottimisti di normale capacità ed operosità, addetti alla lavorazione di uno stesso tipo di manufatto e su un medesimo tipo di macchina, nei periodi di paga normalmente considerati, un guadagno che sia di almeno l'8% superiore ai minimi di paga della loro categoria.
Tale condizione si presume adempiuta quando la generalità degli operai lavoranti a cottimo nei periodi considerati abbia realizzato o un guadagno medio di cottimo non inferiore all'8% del minimo di paga base di categoria.
Nel caso di pluralità di tariffe per pluralità di articoli lavorati sul complesso di macchine, o contemporaneamente o con successione di tempi, dai medesimi operai, verrà fatto riferimento al complesso delle relative tariffe.
3) Nel caso in cui, per cause non dipendenti dalla sua capacità o volontà, un operaio lavorando a cottimo non raggiunga il guadagno minimo di cui al punto secondo, la retribuzione gli sarà integrata fino a raggiungerlo.
Tale integrazione invece non verrà corrisposta nella sola ipotesi in cui il mancato raggiungimento del minimo contrattuale di cottimo dipenda da cause imputabili all'operaio. In ogni caso all'operaio dovrà essere garantita la sua paga ad economia.
Contestazioni circa la valutazione delle cause di cui sopra saranno esaminate dalla direzione e dalla Commissione Interna aziendale.
4) Le tariffe di cottimo diverranno definitive dopo un periodo di esperimento la cui durata dovrà essere dall'azienda prestabilità in opportuno rapporto tecnico con la natura e con la complessità della lavorazione, nonché comunicata agli interessati; dopo di ciò potranno essere sostituite o variate soltanto in presenza o) di mutamenti dell'articolo o di modificazioni nelle condizioni di esecuzione del lavoro.
5) Quando l'operaio passi dal lavoro a cottimo al lavoro ad economia nella medesima lavorazione, avrà diritto alla conservazione del guadagno medio orario realizzato nelle ultime quattro quattordicine o quindicine, semprechè rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale.
6) È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti, i quali abbiano alle proprie dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il lavoro a cottimo intercorrente tra l'operaio e l'azienda, e la dipendenza di un operaio da un altro unicamente intesa agli effetti tecnici disciplinari.
7) Agli operati interessati dovranno essere comunicate, per iscritto o per affissione, all'inizio del lavoro le indicazioni del lavoro da eseguire e dei compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente. Dovranno poi essere comunicati agli operai interessati per ogni cottimo la quantità del lavoro eseguito ed il tempo complessivamente impiegato per ogni periodo di paga.
8) Qualunque contestazione che non trovi risoluzione nell'ambito aziendale in materia di cottimo, riguardante la precisazione di elementi tecnici e l'accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo, è rimessa ad opportuno riesame da parte delle competenti organizzazioni territoriali, mediante ripetizione degli accertamenti di merito, qualora, una delle parti ne faccia richiesta.
Gli eventuali casi non conciliati in tale sede, saranno deferiti in ultima istanza per la loro definitiva risoluzione, ad una Commissione tecnica paritetica composta di membri designati dalle competenti Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, presieduta da un tecnico consensualmente designato o da un Ispettore del Lavoro.
9) La procedura sopra prevista non concerne le controversie di interpretazione, nè quelle di applicazione non indicate nel punto ottavo, per le quali valgono e norme dell' della Parte generale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-16