CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I
Art. 22
TRATTAMENTO OPERAIE GESTANTI E PUERPERE
In vigore dal 2 dic 1960
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio valgono le norme di cui alla legge 26 agosto 1950 n. 860 e relative regolamento, ed eventuali successive modifiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-22