CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I
Art. 26
TRASFERIMENTI
In vigore dal 2 dic 1960
I trasferimenti di operai dall'una all'altra azienda del medesimo complesso industriale devono essere limitati ai casi strettamente indispensabili.
L'operaio trasferito ad altro posto di lavoro fuori sede ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sè e, in quanto occorra, per i familiari, per gli effetti domestici e masserizie, nonché ad una indennità per rimborso delle spese di vitto e alloggio per la durata:
di 6 giorni all'operaio senza familiari conviventi a carico;
di 12 giorni all'operaio avente familiari a carico con lui conviventi, oltre un giorno per ogni figlio a carico e semprechè gli uni e gli altri lo seguano nel trasferimento.
La misura del rimborso delle anzidette spese di viaggio e di trasporto, nonché la misura dell'indennità per rimborso delle spese di vitto e alloggio, dovranno essere concordate direttamente o, in difetto, dalle Organizzazioni sindacali territoriali.
L'operaio ha diritto al rimborso dell'indennizzo che per effetto del trasferimento abbia dovuto corrispondere per anticipata risoluzione del contratto di affitto della propria abitazione fino alla concorrenza, del canone locatizio per un massimo di sei mesi.
Nella ipotesi che l'operaio ritenga di non poter accettare il trasferimento ha diritto - se il trasferimento viene mantenuto - di risolvere il rapporto di lavoro con la indennità di anzianità di cui all', nonché con la eventuale indennità sostitutiva del preavviso.
Per i trasferimenti di membri delle Commissioni Interne o di Delegati di Impresa troveranno applicazione le norme degli accordi interconfederali in materia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-26