CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I

Art. 13

LAVORO A SQUADRE

In vigore dal 2 dic 1960
Il lavoro prestato dagli operai che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni, entro le 24 ore, anche se a turni di non uguale durata, è considerato lavoro a squadre. L'orario ordinario del lavoro a squadre è di otto ore per turno ivi compresa la mezz'ora di riposo e sarà stabilito dal datore di lavoro in conformità con le disposizioni regolanti i compiti delle Commissioni Interne. Nel lavoro a squadre deve essere consentito, a termine di legge, per ogni turno, l'intervallo di mezz'ora di riposo, il riposo della squadra deve essere normalmente fruito fuori del locale di lavoro e comunque a macchine ferme. L'operaio ha il diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezz'ora di riposo. Per turni fino a sei ore non è previsto l'intervallo di riposo. Nel lavoro a squadre, le paghe orarie di fatto e le tariffe di cottimo stabilite per il lavoro a turno unico, vengono maggiorate della percentuale dell'8%, percentuale che assorbe e sostituisce la retribuzione per la mezz'ora di riposo. Tale percentuale di maggiorazione non si riferisce all'indennità di contingenza non conglobata, la quale, invece, viene corrisposta per le ore di effettiva presenza nello stabilimento compresa la mezza ora di riposo. L'importo di detta maggiorazione sarà distintamente registrato sul prospetto o busta paga. La predetta maggiorazione verrà corrisposta sia nel caso di squadre composte di soli nomini o di sole donne, come nel caso di squadre promiscue di uomini e donne, e non è dovuta nelle riduzioni di orario fino ad undici ore complessive se si tratta di lavoro a due squadre (ore cinque e mezza giornaliere per ciascuna squadra) e fino a tredici ore e mezza se si tratta di tre squadre (ore quattro e mezza giornaliere per ciascuna squadra). Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ere prima, mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggiore. Nel caso di modifica del turno assegnato, l'operaio dovrà comunque fruire - all'atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo. Il turno unico è soggetto alla disciplina del lavoro a squadre anche se compiuto senza avvicendamenti solo nel caso che il relativo orario coincida come inizio o termine con uno degli orari dei turni avvicendati, rimanendo comunque nel limite di uno spostamento massimo di 15 minuti. Nel caso di orario settimanale di 40 ore di lavoro, il lavoro a squadre verrà effettuato possibilmente in cinque giorni, in relazione alle norme di cui al secondo comma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-13

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