CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I
Art. 12
LAVORI DISCONTINUI
In vigore dal 2 dic 1960
L'orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al R. D. 6 dicembre 1923, n. 2657, non può superare le 10 ore giornaliere.
Per i custodi ed i portieri fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni ad esso pertinenti, tale orario è portato fino a 12 ore, fermo restando l'obbligo per i lavoratori di cui sopra di rispondere, senza diritto a compensi ulteriori, alle eventuali chiamate di carattere eccezionale che potessero aver luogo oltre i predetti limiti di orario.
La prestazione dei guardiani notturni non comporta la corresponsione della percentuale per lavoro notturno.
Le ore prestate oltre le 8 giornaliere e fino ai limiti degli orari normali previsti ai commi primo e secondo del presente articolo sono retribuite con il 70% della retribuzione oraria di fatto.
Per le ore eccedenti i suddetti limiti degli orari normali verrà corrisposta la intera retribuzione oraria di fatto con la maggiorazione di lavoro straordinario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-12-2