CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte generale

Art. 10

REGOLAMENTO INTERNO

In vigore dal 2 dic 1960
In ciascuna azienda può essere redatto dal datore, di lavoro, ed esposto in luogo chiaramente visibile, un regolamento interno. Gli schemi di redazione o di eventuale aggiornamento saranno esaminati con la Direzione dalla Commissione Interna o dal Delegato di Impresa, preventivamente all'attuazione, a termine dell' punto 3) dell'accordo interconfederale 8 maggio 1953; il loro contenuto non dovrà comunque essere in contrasto con le norme legislative e con quelle contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-10

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