CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I

Art. 1

ASSUNZIONE

In vigore dal 2 dic 1960
Per l'assunzione al lavoro valgono le disposizioni legislative sul collocamento. All'atto dell'assunzione, l'operaio dovrà presentare i documenti prescritti dalla legge oltre - se richiesto - un certificato penale di data non anteriore a tre mesi; la ditta rilascerà ricevuta dei documenti che trattiene. All'atto dell'assunzione saranno comunicate all'operaio la località alla quale è destinato, la data dell'assunzione, la categoria e la relativa retribuzione. Quando l'operaio venga assunto nonostante la mancanza di qualche documento, l'assunzione diviene definitiva soltanto dopo la presentazione dei documenti mancanti. Se i documenti risultano regolari e tali da consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, il delle prestazioni a tutti gli effetti di anzianità. Il datore di lavoro, nel caso di mancanza od irregolarità di documenti riguardanti il trattamento previdenziale, è tenuto a regolarizzare la posizione dell'operaio solo dal giorno della sua assunzione. Il datore di lavoro potrà sottoporre a visita medica il personale da assumere. L'assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli è regolata dalla legge 26 aprile 1934 n. 653 e successive aggiunte e modifiche.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-1-2

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