CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte generale

Art. 12

DECORRENZA E DURATA

In vigore dal 2 dic 1960
Il presente contratto decorre dall'inizio del periodo di paga in corso alla data della sua stipulazione ed avrà scadenza il 30 giugno 1959. Esso si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata. In caso di disdetta, il presente contratto resterà in vigore sino a che non sarà sostituito dal successivo contratto nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo