CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte generale
Art. 12
DECORRENZA E DURATA
In vigore dal 2 dic 1960
Il presente contratto decorre dall'inizio del periodo di paga in corso alla data della sua stipulazione ed avrà scadenza il 30 giugno 1959.
Esso si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.
In caso di disdetta, il presente contratto resterà in vigore sino a che non sarà sostituito dal successivo contratto nazionale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-12