CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I

Art. 2

PERIODO DI PROVA

In vigore dal 2 dic 1960
L'assunzione al lavoro dell'operaio si intende fatta, nell'ambito della qualifica per la quale è state richiesto, per un periodo di prova la cui durata in via normale non potrà essere superiore a sei giorni lavorativi. Nel caso di assunzione di operai specializzati il periodo stesso potrà essere prorogato d'accordo fino a dodici giorni lavorativi. Durante il periodo di prova è ammessa, in qualsiasi momento, da entrambe le parti, la rescissione del rapporto di lavoro senza alcun preavviso, mediante il solo pagamento della retribuzione corrispondente al lavoro prestato. All'operaio confermato in servizio la direzione fisserà la retribuzione che, a decorrere dal giorno stesso della assunzione, non potrà essere inferiore al minimo stabilito dal presente contratto per la categoria alla quale viene assegnato. L'operaio che non venga confermato, o che non creda di accettare le condizioni propostegli, lascerà senza altro lo stabilimento ed avrà in tal caso diritto di percepire la retribuzione corrispondente al lavoro prestato, senz'alcuna indennità. Nel caso di infortunio sul lavoro occorso all'operaio durante il periodo di prova è ammessa la facoltà di completare detta prova qualora l'operaio sia in grado di riprendere il servizio entro 30 giorni consecutivi. L'operaio che abbia prestato in epoca precedente di non oltre un anno servizio nella stessa azienda con le stesse mansioni per le quali viene assunto, è esonerato dal periodo di prova.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-2-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo