CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I

Art. 3

TRATTAMENTO SALARIALE

In vigore dal 2 dic 1960
Il trattamento salariale è regolato dalle tabelle allegate, dalle norme relative nonché dalle eventuali successive variazioni. Qualora personale femminile venga destinato a compiere lavori normalmente eseguiti da personale maschile, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo sarà corrisposta la retribuzione contrattuale prevista per il personale maschile. Tale condizione si intende soddisfatta nelle lavorazioni ai cottimo mediante l'applicazione di una uguale tariffa. Qualora personale maschile venga adibito a mansioni per le quali le tabelle salariali prevedano solo la retribuzione del personale femminile, sarà corrisposta la retribuzione prevista da dette tabelle per la corrispondente categoria maschile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-3-2

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