CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I
Art. 6
TRATTAMENTO DEI MINORI
In vigore dal 2 dic 1960
La paga base contrattuale dei prestatori d'opera di età non superiore ai 20 anni, non soggetti ad apprendistato, viene determinata come segue:
14-16 anni - 70% della paga contrattuale dell'operaio di corrispondente categoria e sesso, oltre 20 anni;
16-18 anni - 83% della paga contrattuale dell'operaio di corrispondente categoria e sesso, oltre 20 anni;
18-20 anni - 85% della paga contrattuale dell'operaio di corrispondente categoria e sesso, oltre 20 anni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-6-2