CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte generale

Art. 11

MENSE AZIENDALI

In vigore dal 2 dic 1960
Le aziende conserveranno o metteranno a disposizione dei lavoratori, in quanto possibile, un servizio di mensa aziendale. Ove la mensa manchi, ai lavoratori sarà corrisposta una indennità sostitutiva. Detta indennità compete anche ai lavoratori che non possono fruire, per esigenze di servizio, della mensa esistente. L'indennità stessa - non frazionabile - verrà corrisposta ai lavoratori, per ogni giorno lavorato dagli stessi, nella misura base di lire 25, ferme restando le misure più elevate che fossero in atto aziendalmente o territorialmente per le aziende della categoria. Le aziende cureranno che i refettori, costituiti in conformità alle disposizioni del Regolamento di Igiene, siano accoglienti e confortevoli. Laddove le mense funzionano, il servizio dovrà essere adeguato al numero dei partecipanti. Le Commissioni Interne od i Delegati di Impresa hanno la facoltà di sorvegliarne l'andamento in collaborazione con le Direzioni aziendali. Le prestazioni di mensa, o loro indennità sostitutiva, verranno considerate come elemento utile ai fini del calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso, della indennità di anzianità, del trattamento di festività e di quello di ferie, nonché della gratifica natalizia e della tredicesima mensilità. Quando esiste la mensa, il valore della mensa in natura da calcolare ai soli effetti della computabilità nei predetti istituti, e da corrispondere a tutti i lavoratori indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno del servizio di mensa, è ragguagliato convenzionalmente alla misura derivante dalle norme di cui al 4° comma del presente articolo. Se manca la mensa e vi è solo la corresponsione della indennità sostitutiva, questa deve essere presa a base per la computabilità nei sopra ricordati istituti contrattuali. Il computo di cui trattasi non modifica le situazioni in atto per quanto riguarda le prestazioni di mensa in natura o l'indennità sostitutiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo