CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte generale
Art. 8
IMMUNITÀ SINDACALE
In vigore dal 2 dic 1960
Al lavoratore che ricopra cariche sindacali o sia investito di incarichi sindacali riconosciuti e regolarmente notificati alla ditta, il datore di lavoro deve assicurare e garantire la libertà di esplicazione della conseguente attività la quale dovrà essere svolta senza recar pregiudizio all'andamento del lavoro nella azienda.
Qualora il predetto lavoratore incorra in una delle mancanze di cui al presente contratto, le sanzioni relative - previste dagli per gli operai e 34 per gli impiegati - operano pienamente anche nei suoi confronti, salvo che la sanzione non sia connessa alla attività sindacale dell'interessato, nel qual caso la sanzione stessa dovrà essere preventivamente autorizzata dalle rispettive organizzazioni territoriali competenti.
Se queste ultime si trovassero in disaccordo, la questione verrà risolta con l'intervento del competente Circolo dell'Ispettorato del Lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-8