CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I

Art. 35

SANZIONI DISCIPLINARI

In vigore dal 2 dic 1960
Le infrazioni al presente contratto e alle altre norme e regolamenti interni non in contrasto con le disposizioni contrattuali possono essere punite: 1) col rimprovero verbale o scritto; 2) con la multa fino ad un massimo di due ore di retribuzione; 3) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni; 4) con il licenziamento senza preavviso, ma con la sola indennità di cui all'; 5) con il licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennità di anzianità. I provvedimenti disciplinari adottati debbono essere portati a conoscenza degli interessati con la precisa indicazione della infrazione commessa. RIMPROVERO, MULTA E SOSPENSIONE Il rimprovero e la multa possono essere inflitti all'operaio: a) che abbandoni il proprio posto senza, giustificato motivo e senza la autorizzazione prescritta da disposizioni aziendali: b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza autorizzazione o senza giustificato motivo; c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli; d) che per disattenzione guasti il macchinario o il materiale di lavorazione, oppure non avverta i superiori diretti di rilevabili eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro; e) che in qualunque modo trasgredisca le norme del presente contratto, o quelle del regolamento interno, o commetta contro la disciplina, la morale, l'igiene e la sicurezza dello stabilimento mancanze che non siano punibili con i licenziamento. L'applicazione del rimprovero, della multa, della sospensione si intende adeguata alla minore o maggiore gravità delle mancanze ed alla loro recidività. L'importo delle multe disciplinari deve essere versato alla Cassa di malattia. LICENZIAMENTO. Il licenziamento, con immediata cessazione del lavoro e della retribuzione, può essere inflitto: 1) Senza preavviso ma con indennità di anzianità: a) per contravvenzioni al divieto di fumare di cui al quarto comma dell'; b) per litigio con vie di fatto in fabbrica; c) per assenze senza giustificato motivo per tre giorni di seguito o per tre volte nell'anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie; d) per recidiva in qualunque delle colpe che abbiano dato luogo ad una, sospensione per la medesima mancanza, o ad una sospensione per mancanza diversa nei sei mesi precedenti; 2) Senza preavviso e senza indennità di anzianità: a) per movimenti irregolari di medaglie, scritturazioni o timbrature di schede o per altre alterazioni dei sistemi aziendali di controllo di presenza: tutto in quanto compiuto con dolo; b) per insubordinazione grave del lavoratore verso i superiori; c) per furto a danno dell'azienda; d) per dolo o per colpa grave in negligenza od atti con danno per l'azienda; e) per danneggiamenti volontari, rivelazioni di particolari procedimenti o sistemi di lavoro, trafugamenti di disegni e campionature, lavorazioni in stabilimento per conto proprio o di terzi con danno per l'azienda.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-35

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