CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I
Art. 35
SANZIONI DISCIPLINARI
In vigore dal 2 dic 1960
Le infrazioni al presente contratto e alle altre norme e regolamenti interni non in contrasto con le disposizioni contrattuali possono essere punite:
1) col rimprovero verbale o scritto;
2) con la multa fino ad un massimo di due ore di retribuzione;
3) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni;
4) con il licenziamento senza preavviso, ma con la sola indennità di cui all';
5) con il licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennità di anzianità.
I provvedimenti disciplinari adottati debbono essere portati a conoscenza degli interessati con la precisa indicazione della infrazione commessa.
RIMPROVERO, MULTA E SOSPENSIONE
Il rimprovero e la multa possono essere inflitti all'operaio:
a) che abbandoni il proprio posto senza, giustificato motivo e senza la autorizzazione prescritta da disposizioni aziendali:
b) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza autorizzazione o senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che per disattenzione guasti il macchinario o il materiale di lavorazione, oppure non avverta i superiori diretti di rilevabili eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro;
e) che in qualunque modo trasgredisca le norme del presente contratto, o quelle del regolamento interno, o commetta contro la disciplina, la morale, l'igiene e la sicurezza dello stabilimento mancanze che non siano punibili con i licenziamento.
L'applicazione del rimprovero, della multa, della sospensione si intende adeguata alla minore o maggiore gravità delle mancanze ed alla loro recidività.
L'importo delle multe disciplinari deve essere versato alla Cassa di malattia.
LICENZIAMENTO.
Il licenziamento, con immediata cessazione del lavoro e della retribuzione, può essere inflitto:
1) Senza preavviso ma con indennità di anzianità:
a) per contravvenzioni al divieto di fumare di cui al quarto comma dell';
b) per litigio con vie di fatto in fabbrica;
c) per assenze senza giustificato motivo per tre giorni di seguito o per tre volte nell'anno nei giorni seguenti ai festivi o seguenti alle ferie;
d) per recidiva in qualunque delle colpe che abbiano dato luogo ad una, sospensione per la medesima mancanza, o ad una sospensione per mancanza diversa nei sei mesi precedenti;
2) Senza preavviso e senza indennità di anzianità:
a) per movimenti irregolari di medaglie, scritturazioni o timbrature di schede o per altre alterazioni dei sistemi aziendali di controllo di presenza: tutto in quanto compiuto con dolo;
b) per insubordinazione grave del lavoratore verso i superiori;
c) per furto a danno dell'azienda;
d) per dolo o per colpa grave in negligenza od atti con danno per l'azienda;
e) per danneggiamenti volontari, rivelazioni di particolari procedimenti o sistemi di lavoro, trafugamenti di disegni e campionature, lavorazioni in stabilimento per conto proprio o di terzi con danno per l'azienda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-35