CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte generale

Art. 3

INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO

In vigore dal 2 dic 1960
Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ogni istituto sono correlative ed inscindibili fra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-3

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