CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte generale

Art. 4

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

In vigore dal 2 dic 1960
Ferma restando la inscindibilità di cui all', le parti col presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli al lavoratore in servizio alla data di applicazione non derivanti da accordi razionali; tali condizioni dovranno essere mantenute in vigore "ad personam", esclusione fatta del caso in cui derivassero da accordi provvisori di cui sia prevista la decadenza nel caso di stipulazione del contratto nazionale. In materia di usi le parti fanno riferimento all'articolo 2078 del Codice civile.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-4

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