CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I
Art. 29
MEZZI DI TRASPORTO PER SERVIZIO
In vigore dal 2 dic 1960
Agli operai, cui siano attribuite mansioni comportanti l'impiego di bicicletta o di altri mezzi di locomozione, tali mezzi saranno forniti dall'azienda.
Nei casi in cui, per l'espletamento delle anzidette mansioni, gli operai facciano invece uso di mezzi di loro proprietà, l'azienda corrisponderà un'indennità di uso in misura da determinare, udita la Commissione Interna o il Delegato d'Impresa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-29