CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I
Art. 28
INDENNITÀ SCOLASTICA
In vigore dal 2 dic 1960
Il datore di lavoro corrisponderà all'operaio capo famiglia una indennità scolastica per i figli fino a 14 anni di età che, per mancanza di scuola elementare locale, debbano incontrare spese per accedere alla più vicina scuola.
Il datore di lavoro corrisponderà analoga indennità scolastica per i figli di operai, che siano alle dipendenze dell'azienda da almeno tre anni, per la frequenza con accertato profitto e regolarità di corsi professionali riconosciuti di indirizzo corrispondente all'attività esplicata dall'azienda.
La misura delle indennità verrà stabilita dalle aziende, udita la Commissione Interna o il Delegato d'Impresa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-28