CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I

Art. 38

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO

In vigore dal 2 dic 1960
All'operaio licenziato non ai sensi dell', punto 5, sarà, corrisposta un'indennità calcolata come segue: a) per ciascuno degli anni compiuti di anzianità ininterrotta maturata sino al 31 dicembre 1944: dal 1° al 10° anno = 3 giornate (24 ore) di remunerazione globale per ogni anno compreso nel presente scaglione; oltre il 10° anno = 4 giornate (32 ore) di remunerazione globale per ogni anno compreso nel presente scaglione; b) per ciascuno degli anni compiuti di anzianità ininterrotta maturata dopo il 1 gennaio 1945: dal 1° al 5° anno = 5 giornate (40 ore) di remunerazione globale per ogni anno compreso nel presente scaglione; dal 6° al 10° anno = 6 giornate (48 ore) di remunerazione globale per ogni anno compreso nel presente scaglione; dall'11 al 17° anno = 8 giornate (64 ore) di remunerazione globale per ogni anno compreso nel presente scaglione; oltre il 17° anno = 10 giornate (80 ore) di remunerazione globale per ogni anno compreso nel presente scaglione. Le frazioni di anno si computano per dodicesimi, e le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero. Agli effetti del presente articolo, si intende per remunerazione globale il complesso della retribuzione di fatto, dell'utile di cottimo mediamente realizzato nelle ultime quattro quattordicine o quindicine, del rateo di gratifica natalizia da computarsi nella percentuale unica convenzionale dell'8%. Per i lavoratori che durante l'ultimo anno di servizio siano stati prevalentemente addetti al lavoro a squadre, la paga relativa verrà maggiorata della percentuale dell'1,25%. Agli effetti della presente indennità, l'anzianità non si interrompe che con la risoluzione del rapporto di lavoro, salvo quanto diversamente disposto in altri articoli. La misura dell'indennità di cui al presente articolo si determina suddividendo l'anzianità complessiva dell'operaio per ognuno degli scaglioni rispettivamente indicati dai commi a) e b) ed attribuendo separatamente a ciascun gruppo di anni il numero di giornate fissato per lo scaglione relativo. Con l'adozione de la misure progressive attribuite ai successivi scaglioni si e inteso attenersi al principio di proporzionalità sancito dall'art. 2120 dei Codice civile, mediamente favorendo le anzianità più elevate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-38

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