CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I
Art. 40
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI MORTE
In vigore dal 2 dic 1960
In caso di morte dell'operaio il datore di lavoro ai sensi dell'art. 2122 del Codice civile deve corrispondere al coniuge superstite, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo, l'indennità di anzianità e quella sostitutiva del preavviso. In mancanza delle persone indicate le indennità, sono attribuite secondo le norme della successione legittima.
In caso di morte dell'operaio il datore di lavoro valuterà per le anzianità inferiori ai cinque anni la opportunità di integrare l'indennità di anzianità dovuta a termini di contratto, nell'ipotesi di sopravvivenza di coniuge o figli minori, già conviventi a carico dell'operaio defunto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-40