CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I

Art. 44

RIFERIMENTO

In vigore dal 2 dic 1960
Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alle norme di legge in quanto applicabili in materia e agli accordi interconfederali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-44

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