CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Categorie speciali o intermedie
Art. 2
ASSUNZIONE, CONTRATTO A TERMINE, PERIODO DI PROVA
In vigore dal 2 dic 1960
Il contratto di lavoro può essere fatto con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso le disposizioni sui contratti a tempo indeterminato quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni legislative.
Ove sia stato stipulato all'atto dell'assunzione un periodo di prova, questo dovrà risultare da atto scritto.
Parimenti dovrà risultare da atto scritto l'assunzione che venga fatta con prefissione di termine. In mancanza di atto scritto l'assunzione si presume fatta a tempo indeterminato.
Il periodo di prova non può in nessun caso superare tre mesi.
Durante il periodo di prova la risoluzione del contratto ha luogo in qualunque tempo senza preavviso o indennità. Il servizio prestato durante il periodo di prova seguito da conferma va computato a tutti gli effetti nella (determinazione della anzianità di servizio (ex decreto n. 1825/1924, ).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-2-3