CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Categorie speciali o intermedie

Art. 3

SOSPENSIONI O RIDUZIONI DI LAVORO

In vigore dal 2 dic 1960
In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro disposta dalle aziende o dalle competenti autorità, lo stipendio mensile e, in linea eccezionale ed a questi particolari effetti, la contingenza, non subiranno riduzioni. Fino a quanto permarrà la contribuzione in atto sugli stipendi a favore della Cassa Integrazione Guadagni, ed il relativo trattamento di integrazione, le aziende tenute all'osservanza delle disposizioni transitorie di cui al D.L.L 9 novembre 1915, n. 788, corrisponderanno ai propri dipendenti in aggiunta al trattamento praticato dalla Cassa predetta la differenza per ricostruire l'intera retribuzione mensile.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-3-3

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