CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Categorie speciali o intermedie
Art. 1
GENERALITÀ
In vigore dal 2 dic 1960
Il trattamento normativo degli appartenenti alle categorie speciali od intermedie - salva la particolare disciplina, riservata agli assistenti - è regolato, anche per quanto concerne i criteri di appartenenza, dagli accordi interconfederali 30 marzo, 23 maggio e 27 ottobre 1946, che qui si intendono integralmente richiamati, semprechè non risultino inferiori nei singoli istituti al trattamento previsto nella parte prima del presente contratto, ad eventuali più favorevoli accordi particolari od a quanto sotto disposto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-1-3