CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I

Art. 41

CONSEGNA E CONSERVAZIONE UTENSILI E MATERIALI

In vigore dal 2 dic 1960
Per provvedersi presso l'azienda degli utensili occorrenti, il lavoratore deve fare richiesta all'incaricato dell'azienda. Ove tali utensili fossero forniti, con il consenso del datore di lavoro, dal prestatore d'opera, il datore di lavoro dovrà effettuarne il rimborso in base al prezzo di mercato. Il lavoratore è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna e, in caso di licenziamento o di dimissioni, deve restituirli prima di lasciare il servizio. Qualora non vi provvedesse può essergli addebitato sulla liquidazione l'importo relativo alle cose non riconsegnate. È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i modelli e i disegni e in genere tutto quanto è a lui affidato. D'altra parte il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente però la direzione dell'azienda. Il lavoratore risponderà della perdita e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza. Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza averne avuto autorizzazione da chi di dovere. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà la facoltà alla azienda di rivalersi per i danni subiti.
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