CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I

Art. 43

RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO

In vigore dal 2 dic 1960
All'atto della cessazione del rapporto di lavoro la azienda consegnerà al lavoratore, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di pertinenza dell'interessato, con regolarizzazione di aggiornamento, semprechè non ne sia impedita da ragioni indipendenti dalla sua volontà. In quest'ultimo caso l'azienda rilascerà al lavoratore interessato una dichiarazione che possa servire il lavoratore stesso per contrarre eventuale nuovo rapporto di lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-43

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