CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I

Art. 39

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In vigore dal 2 dic 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verrà corrisposta all'operaio, non in corso di apprendistato, la indennità di cui all' nelle aliquote percentuali seguenti: 100% agli uomini che abbiano compiuto i 55 anni di età e alle donne che abbiano compiuto i 50 anni di età; ai dimissionari per malattia, infortunio, mancata accettazione di trasferimento, riduzione o sospensione di lavoro, nei termini e con le modalità di cui al presente contratto; alle dimissionarie per matrimonio o maternità e ai dimissionari per trasferimento dei capo famiglia, nei termini e con le modalità degli dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941; ai dimissionari che abbiano compiuto 15 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda; ai dimissionari che entrino in ordini religiosi; 80% ai dimissionari che abbiano compiuto 10 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda; 50% ai dimissionari che abbiano compiuto 5 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda; 30% ai dimissionari che abbiano compiuto 2 anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-39

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