CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte I
Art. 42
CERTIFICATO DI LAVORO
In vigore dal 2 dic 1960
Ai sensi dell'art. 2124 del Codice civile l'azienda dovrà rilasciare al lavoratore - all'atto della cessazione del rapporto di lavoro qualunque ne sia la causa e semprechè non sia obbligatorio il libretto di lavoro - un certificato indicante esclusivamente il tempo durante il quale l'operaio è stato occupato alle dipendenze dell'azienda stessa e le mansioni da esso esercitate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-42