CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Assistenti
Art. 16
PERMESSI
In vigore dal 2 dic 1960
All'assistente che per motivi di evidente necessità ne faccia richiesta, la azienda deve, compatibilmente con le esigenze del lavoro, accordare permessi con mantenimento della retribuzione e senza computarli nel periodo di riposo annuale.
Nel caso di comprovate necessità convalescenziarie o di comprovate necessità personal, potrà essere concesso all'assistente un permesso non retribuito sino al periodo massimo di tre mesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-16-3