CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Assistenti

Art. 12

CONGEDO MATRIMONIALE

In vigore dal 2 dic 1960
All'assistente che contrae matrimonio sarà concesso Un periodo di congedo di 15 giorni di calendario, con corresponsione della retribuzione, da non computare nel periodo annuale di ferie, con deduzione di quanto corrisposto per lo stesso titolo dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-12-4

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