CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Assistenti

Art. 9

GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE

In vigore dal 2 dic 1960
Sono giorni festivi i seguenti: a) le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo; b) 1) Capo d'anno - 1 gennaio; 2) Epifania - 6 gennaio; 3) S. Giuseppe - 19 marzo; 4) Giorno dell'Angelo; 5) Ascensione; 6) Corpus Domini; 7) Anniversario liberazione - 25 aprile; 8) Festa del lavoro - 10 maggio; 9) Festa nazionale - 2 giugno; 10) SS. Pietro e Paolo - 29 giugno; 11) Assunzione Maria Vergine - 15 agosto: 12) Ognissanti - 1 novembre; 13) Giorno dell'unità nazionale - 4 novembre; 14) Immacolata concezione - 8 dicembre; 15) S. Natale - 25 dicembre; 16) S. Stefano - 26 dicembre; 17) Santo Patrono della località ove ha sede lo stabilimento, nel giorno di ricorrenza in calendario. Nel caso di coincidenza di uno dei giorni festivi di cui alla lettera b) con la domenica o con altro giorno l'estivo, verrà corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, un importo pari ad un ventiseiesimo della retribuzione stessa. Le ore di lavoro compiute nei giorni festivi di cui sopra saranno compensate in aggiunta alla normale retribuzione mensile con la retribuzione oraria aumentata delle percentuali di maggiorazione di cui all'. Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge. Non è consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un assistente nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata di riposo nell'orario di lavoro aziendale. In caso di modificazioni dei turni di riposo, l'assistente dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-9-4

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