CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Assistenti
Art. 7
ORARIO DI LAVORO LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
In vigore dal 2 dic 1960
Per la durata, del lavoro si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni.
La retribuzione mensile compensa anche i periodi di anticipazione o protrazione dell'orario normale entro il limite giornaliero massimo di 40 minuti, per la sola predisposizione del lavoro agli operai.
Le parti raccomandano alle aziende che il lavoro termini, ove è possibile, non oltre le ore 13 del sabato.
In quelle aziende ove non venga prestato lavoro nella, giornata, di sabato o venga in detto giorno effettuato un orario parziale, le ore non lavorate al di sotto del limite dell'orario normale di cui al primo comma possono essere distribuite negli altri giorni della settimana, nel limite di un'ora al giorno oltre il predetto orario normale, e verranno retribuite a regime normale.
Compatibilmente con le esigenze del lavoro al quale sono adibiti, saranno concessi esoneri dal lavoro ordinario o straordinario agli assistenti che frequentino scuole di addestramento o di perfezionamento professionale.
Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l'orario normale stabilito per legge, salve ed impregiudicate le eventuali situazioni economiche di miglior favore già stabilite con accordi locali.
Il singolo lavoratore non potrà rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
Le percentuali di maggiorazione oraria sono le seguenti:
per il lavoro straordinario diurno, 20%;
per il lavoro straordinario notturno, 40%;
per il lavoro notturno a turni avvicendati, 15%;
per il lavoro notturno à turni non avvicendati, 20%;
per il lavoro domenicale o in giorno feriale sostitutivo, senza riposo compensativo, 40%;
per il lavoro straordinario festivo diurno, 45%;
per il lavoro straordinario festivo notturno, 55%;
per il lavoro nei giorni festivi di cui all', lettera b), 35%.
Le percentuali di cui sopra si applicheranno sulla paga di fatto e sulla contingenza.
Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, la maggiore assorbendo la minore.
È considerato lavoro notturno quello prestato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino. Per gli assistenti addetti continuativamente a lavoro notturno a turni non avvicendati, la; percentuale di maggiorazione relativa verrà computata agli effetti de] trattamento per i giorni festivi, le ferie, la mensilità natalizia e la indennità di anzianità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-7-4