CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Assistenti

Art. 3

PERIODO DI PROVA

In vigore dal 2 dic 1960
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 3 mesi; Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere richiesta da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento, senza preavviso nè indennità. Il servizio prestato durante il periodo di prova seguito da conferma, va computato a tutti gli effetti nella determinazione della anzianità. In caso di risoluzione del rapporto da parte della azienda, all'assistente sarà corrisposta la retribuzione sino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga dentro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Qualora l'azienda alla scadenza, del periodo di prova non proceda alla disdetta del rapporto nei confronti dell'assistente assunto con regolare periodo di prova, l'assistente si intenderà confermato in servizio con la anzianità convenuta alla data di assunzione come assistente e non inferiore a quella della data stessa. Nel caso di infortunio sul lavoro occorso all'assistente durante il periodo di prova, è riconosciuta la facoltà di completare detta prova qualora l'assistente sia in grado di riprendere il servizio entro 45 giorni consecutivi. L'assistente che abbia prestato in epoca precedente di non oltre un anno, servizio nella stessa azienda con le stesse mansioni per le quali viene assunto, è esonerato dal periodo di prova già prestato. Parimenti è esonerato dalla prova l'assistente che provenga dalla categoria degli aiuto-assistenti nell'ambito della medesima azienda.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-3-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo