CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Categorie speciali o intermedie
Art. 29
DIMISSIONI
In vigore dal 2 dic 1960
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni, verranno corrisposte al lavoratore Le aliquote sottoindicate dell'indennità di anzianità:
la metà quando il lavoratore non abbia superato, all'atto delle dimissioni, i 5 anni di servizio compiuti;
i tre quarti quando il lavoratore all'atto delle dimissioni abbia superato i 5 anni, mia non i 10 anni di servizio compiuti;
l'intero trattamento quando il lavoratore all'atto delle dimissioni abbia superato i 10 anni ai servizio compiuti; agli uomini che abbiano compiuto i 55 anni di età e alle donne che abbiano compiuto i 50 anni di età; ai dimissionari per malattia, infortunio, mancata accettazione di trasferimento, riduzione o sospensione di lavoro, nei termini e con le modalità di cui al presente contratto: alle dimissionarie per matrimonio o maternità e ai dimissionari per trasferimento del capo famiglia, nei termini e con le modalità degli dell'accordo interconfederale 31 maggio 1941; ai dimissionari che entrino in ordini religiosi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-29-2