CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Categorie speciali o intermedie
Art. 27
PREAVVISO
In vigore dal 2 dic 1960
Il termine di preavviso per il licenziamento o per le dimissioni del lavoratore non in prova è di:
- 15 giorni fino a 5 anni di anzianità di servizio maturata presso l'azienda nella categoria;
- 30 giorni da 5 a 10 anni di anzianità di servizio maturata presso l'azienda nella categoria;
- 45 giorni oltre 10 anni di anzianità di servizio maturata presso l'azienda nella categoria.
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate o confermate per iscritto, a mezzo biglietto postale raccomandato. La data della disdetta è quella di spedizione del biglietto di comunicazione. I La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza, dei termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Nel caso che sia l'azienda che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, essa dovrà corrispondere al lavoratore una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Altresì, nel caso che sia il lavoratore che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, l'azienda avrà diritto di trattenere su quanto da essa dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo da questi eventualmente non dato o non completato.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità agli effetti della indennità di anzianità stessa.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
È in facoltà della parte che riceve la disdetta, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il compimento del periodo di preavviso la azienda concederà all'intermedio dei congrui permessi per la ricerca di una nuova occupazione. La distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalle parti in rapporto alle esigenze dell'azienda e dell'intermedio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-27-2