CCNL Aziende fabbricanti maglierie e calzetterie Parte II Categorie speciali o intermedie

Art. 26

PASSAGGIO DA OPERAIO AD INTERMEDIO

In vigore dal 2 dic 1960
Nel caso di passaggio ad intermedio nella stessa azienda, l'operaio avrà diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considererà assunto ex novo nella nuova qualifica, per la quale gli verrà riconosciuta - agli effetti del preavviso, dell'indennità di anzianità e del trattamento di malattia - una maggiore anzianità convenzionale pari ad un anno per ogni sette anni di anzianità con la qualifica di operaio. In caso di passaggio nella stessa azienda dalla qualifica di operaio a quella di intermedio, il lavoratore ha diritto di conservare la retribuzione goduta da operaio, qualora tale retribuzione risulti superiore alla retribuzione derivantegli dalla applicazione del presente contratto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1325#art-caf-26-2

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